Nei giorni scorsi il Ministero ha pubblicato le linee guida per i Cantieri con le quali vengono fornite indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19 – Coronavirus.
Le misure riguardano i titolari del cantiere, tutti i subappaltatori e i subfornitori presenti in cantiere e sono coerenti con il protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020.
Molto sono le Aziende/Negozi ad esempio nel quadrate EUR di Roma contrassegnate come prima necessità e dunque non interessate dallo Stop Attività.
Una delle parti principali delle linee guida riguarda sicuramente l’informazione degli obblighi e delle norme da rispettare come ad esempio, la misura della temperatura obbligatoria a tutti i lavoratori prima dell’inizio del turno di lavoro e l’impegno a rispettare tutte le misure previste dalle Autorità.
Il protocollo prosegue con le misure volte alla pulizia e alla sanificazione dei cantieri ed infine si sofferma sui dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui riportiamo le principali disposizioni:
- Vanno adottati i dispositivi individuali indicati nel Protocollo, questo punto è evidentemente legato alla disponibilità in commercio dei dispositivi, in particolare le mascherine dovranno essere quelle indicate dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS);
- In caso di difficoltà di approvvigionamento, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
- Se per necessità lavorative non si possa rispettare la distanza interpersonale di un metro e non ci siano altre soluzioni organizzative rimangono obbligatori l’utilizzo di mascherine e di altri dispositivi di protezione come guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..;
- Il Decreto “Cura Italia” ha dato all’Inail la funzione straordinaria e in deroga di validazione dei DPI;
- È affidata al coordinatore per l’esecuzione l’integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi di tutti i dispositivi necessari;
- Il datore di lavoro dovrà fornire ai lavoratori gli indumenti adatti allo svolgimento dei lavori e i relativi dpi, ed infine dovrà assicurare che il presidio sanitario, laddove previsto, sia attivo.